Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 23/06/2010, n. 11, così recitava:

“Art. 3 - (Norma di sanatoria per mancata presentazione della documentazione di spesa)

1. Nei confronti dei beneficiari di procedimenti contributivi regionali per la realizzazione di opere, in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), che non si sono avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 76 della legge medesima, e che non hanno rispettato i termini di cui all'articolo 13 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico), per la presentazione della documentazione finale attestante la spesa sostenuta, l'organo concedente è autorizzato, previo accertamento del pieno raggiungimento dell'interesse pubblico, a confermare i contributi concessi purché i beneficiari interessati facciano pervenire alla Direzione provinciale lavori pubblici competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un prospetto riassuntivo di spesa, corredato della relativa documentazione.

2. La commisurazione definitiva del contributo avviene in sede di approvazione, da parte dell'organo concedente, di apposita relazione del Direttore provinciale dei lavori pubblici acclarante la regolarità dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e il soggetto beneficiario, la conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo e la spesa definitivamente ammissibile a contributo, che viene determinata dallo stesso Direttore provinciale, sulla base della documentazione di cui al comma 1.

3. Le spese non documentate entro il termine predetto sono escluse dalla spesa ammissibile a contributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza.”

Dalla redazione