Articolo abrogato dall'art. 64, comma 1, della L.R. 23/02/2007 n. 5, così recitava:

"Art. 24 - Interpretazione autentica dell'articolo 131, comma 11, della legge regionale n. 52/1991

1. Per le strutture di cui all'articolo 19, comma 6, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), in via di interpretazione autentica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 131, comma 11, lettera a), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica)."

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