N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 05/12/2008 n.16. L’articolo 26 così recitava: “1. A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i finanziamenti concessi. Se, per i lavori anzidetti, non siano formalmente conclusi, alla predetta data, i necessari procedimenti espropriativi degli immobili, i termini per il completamento delle espropriazioni sono fissati al 31 dicembre 2006.

2. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, le opere di cui al comma 1 non siano state completamente realizzate, anche solo da un punto di vista amministrativo, pur essendo già scaduti i termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, detti termini sono parimenti fissati al 31 dicembre 2006.”

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