Articolo abrogato dalla L.R. 06/11/2017, n. 36.

L’articolo 8 così recitava:

“Art. 8 - Nuove strutture alpine regionali

1. La realizzazione di nuovi sentieri alpini, di nuove strutture di ricovero alpinistico, di impianti di sicurezza complementari alle medesime, in territorio montano, come definito dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), fatte salve le altre autorizzazioni di legge, è soggetta anche alla approvazione preventiva da parte del Comitato per le strutture alpine di cui all’articolo 9.

2. Sono iscritti nell’Elenco i sentieri alpini regionali e le strutture di ricovero alpino regionali di nuova realizzazione che hanno ottenuto l’approvazione da parte del Comitato per le strutture alpine regionali di cui all’articolo 9.”

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