Articolo abrogato dalla L.R. 06/11/2017, n. 36.

L’articolo 3 così recitava:

“Art. 3 - Ruolo del Club Alpino Italiano nel Friuli Venezia Giulia

1. Il Club Alpino Italiano nel Friuli Venezia Giulia provvede, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 91/1963, nell’ambito delle facoltà previste dallo statuto e con le modalità ivi stabilite, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d’alta quota di proprietà del Club Alpino Italiano e delle singole sezioni, nonché al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche.

2. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, anche in relazione ai compiti attribuiti al Club Alpino Italiano dal comma 1, la Regione stipula con il Raggruppamento regionale del Friuli Venezia Giulia del Club Alpino Italiano, in seguito denominato CAI - FVG, una convenzione, non onerosa, della durata di cinque anni, che disciplina:

a) la tenuta dell’Elenco delle strutture alpine regionali di cui all’articolo 4;

b) la manutenzione delle strutture alpine regionali di competenza del CAI - FVG classificate nell’Elenco;

c) l’acquisto, l’apposizione e la manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco, con l’eccezione della segnaletica lungo la parte di sentiero che ricade in aree parco o in aree naturali protette;

d) il controllo annuale sullo stato di manutenzione delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco e sulla segnaletica delle strutture alpine medesime, compresa la registrazione di eventuali danni; di tale controllo è data comunicazione al Comitato per le strutture alpine regionali di cui all’articolo 9 e all’Amministrazione regionale.”

Dalla redazione