Articolo abrogato dalla L.R. 06/11/2017, n. 36.

L’articolo 13 così recitava:

“Art. 13 - Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro.

3. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), è punita con una sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro.

4. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede secondo le modalità previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

5. All’irrogazione delle sanzioni amministrative provvede il direttore del Servizio del Corpo forestale regionale.

6. La tipologia e l’entità della sanzione è stabilita in base alla gravità dell’infrazione, desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell’azione; dall’entità del danno effettivamente cagionato; dalla possibilità e dall’efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili; dall’eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno. In ogni caso si applica la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

7. Qualora vi siano sovrapposizioni tra le aree in cui si sviluppano le strutture alpine regionali e le aree parco ovvero le aree naturali protette e sia commessa la violazione di identiche disposizioni poste a tutela dalla legge regionale 9/2007 e dall’articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), si applicano unicamente le sanzioni disciplinate in queste ultime.

8. Gli importi versati ai sensi di commi 1, 2 e 3 sono finalizzati all’esclusivo finanziamento delle attività di manutenzione delle strutture alpine regionali.”

Dalla redazione