N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 06/11/2017, n. 36.

L’articolo 1 così recitava:

“Art. 1 - Finalità e oggetto

1. La Regione Friuli Venezia Giulia favorisce la conoscenza e la frequentazione a scopo turistico, ricreativo, culturale e sportivo dell’ambiente alpino nel rispetto della natura e del paesaggio montano, della cultura e delle tradizioni alpine.

2. A tal fine la presente legge:

a) istituisce l’Elenco delle strutture alpine regionali e ne disciplina la formazione e l’aggiornamento;

b) promuove e sostiene attività e interventi di manutenzione delle strutture alpine regionali;

c) disciplina la segnaletica delle strutture alpine regionali;

d) promuove la realizzazione e l’aggiornamento di una cartografia regionale delle strutture alpine regionali.

3. In conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club Alpino Italiano), e fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell’attività del Club Alpino Italiano in Friuli Venezia Giulia), la presente legge regola i rapporti con il Club Alpino Italiano nel Friuli Venezia Giulia.

4. La presente legge istituisce, altresì, il Comitato per le strutture alpine regionali e regola i rapporti con i soggetti pubblici e privati per la manutenzione delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco.”

Dalla redazione