Comma abrogato dall’art. 5, comma 1, della L.R. 14/11/2014, n. 24, così recitava:

“1. Il comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”) è sostituito dal seguente:

“2. L’Autorità per la vigilanza è organo monocratico nominato con decreto del Presidente della Regione, a seguito di designazione del Consiglio regionale. La designazione è valida per il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri regionali presenti. La votazione avviene a scrutinio segreto.”.”

Dalla redazione