Comma abrogato dalla L.R. 09/04/2014, n. 6, così recitava:

"10. Per le finalità di cui al comma 9 possono essere presentati al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, secondo modalità stabilite con regolamento regionale da parte di associazioni no profit operanti sul territorio regionale da almeno quattro anni, progetti corredati della relazione illustrativa, del preventivo di spesa e dell'indicazione dell'ambito territoriale di intervento. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo."

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