Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 23/06/2010, n. 11, così recitava:

“Art. 4 - Transitorietà disciplinare

1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione della sezione sabbie e ghiaie del P.R.A.E. cessa la possibilità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 1, la cui istruttoria tecnica non sia stata completamente e favorevolmente ultimata entro tale data.”

Dalla redazione