Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 23/06/2010, n. 11, così recitava:

“Art. 1 - Finalità

1. Con l'obiettivo di soddisfare l'interesse generale e la pubblica utilità attraverso un'adeguata continuità operativa ed un corretto equilibrio del prezzo di mercato nel settore delle sabbie e ghiaie, in attesa dell'approvazione della relativa sezione del Piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.), l'Amministrazione regionale determina fino al 31 luglio 1999 un ulteriore fabbisogno di materiale escavabile pari a 12 milioni di metri cubi.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al medesimo termine del 31 luglio 1999, è consentito, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 3, comma 1, il rilascio di nuove autorizzazioni, da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, nei limiti quantitativi complessivi di cui al comma 1, così ripartiti per territorio provinciale:

a) in provincia di Udine, 6 milioni di metri cubi;

b) in provincia di Pordenone, 4 milioni di metri cubi;

c) nelle province di Trieste e Gorizia, complessivamente 2 milioni di metri cubi.”

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