Articolo abrogato dall'art. 105, comma 1, della L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

"Art. 75 - Sostituzione dell’articolo 94 della legge regionale 2/2002

1. L’articolo 94 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 94 - Registrazione e notificazione degli ospiti

1. Coloro che esercitano attività ricettive hanno l’obbligo di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate ai sensi e con le modalità previste dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.

2. I titolari o i gestori delle strutture ricettive comunicano giornalmente il movimento degli ospiti alla Turismo FVG per la successiva raccolta ed elaborazione di dati statistici concernenti il movimento turistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera c), n. 1.”."

Dalla redazione