Articolo abrogato dall'art. 37, comma 1, della L.R. 20/10/2017, n. 34, così recitava:

Art. 7 - Modifica all’articolo 28 della legge regionale 30/1987

1. Al comma 3 bis dell’articolo 28 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), le parole “, nonché agli impianti di tipo a) e b) se di società a partecipazione pubblica” sono soppresse.”

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