Lettera sostituita dall'art. 21, comma 12, della L.R. 26/10/2006, n. 19; il successivo comma 16 ha disposto, per effetto della suddetta sostituzione, il ripristino della vigenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (nel testo vigente a tale data), delle disposizioni già abrogate dalla presente lettera nella versione precedente, non più indicate nella nuova formulazione. Il testo sostituito era così formulato: «a) gli articoli dall'1 al 17 e dal 19 al 29 della legge regionale n. 32/1987.». Successivamente detto comma 12 dell'art. 21, L.R. n. 19/2006 è stato abrogato dall'art. 2, comma 18, della L.R. 28/12/2007, n. 30.

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