Articolo abrogato dall’art. 21, comma 11, della L.R. 26/10/2006, n. 19, così recitava:

"Art. 30 - Vincolo sulle spese di investimento.

1. Per assicurare il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, in particolare in ordine al miglioramento qualitativo delle strutture e ai fini del loro accreditamento, le disponibilità finanziare relative alle spese di investimento sono vincolate per i primi due esercizi finanziari a interventi conseguenti al raggiungimento dei nuovi requisiti strutturali."

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