Articolo abrogato dall’art. 21, comma 11, della L.R. 26/10/2006, n. 19, così recitava:

"Art. 17 - Fondo per le spese di investimento.

1. Per sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia nonché per migliorare e adeguare i nidi d'infanzia esistenti, è istituito un Fondo per le spese di investimento, destinato ai soggetti pubblici nonché ai soggetti del privato sociale e privati accreditati e in convenzione.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1."

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