Articolo abrogato dall'art. 31, comma 1, della L.R. 18/08/2005, n. 20, così recitava:

"Art. 75 - (Priorità)

1. In fase di prima applicazione sono considerati prioritari gli investimenti delle aziende per la realizzazione di nidi aziendali nei quali sia garantita la frequenza di bambini non figli di personale dipendente dalla stessa azienda nella misura almeno pari al 10 per cento ma non superiore al 40 per cento residenti nei territori limitrofi."

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