Comma abrogato ai sensi dell'art. 77, comma 5, della L.R. 22/02/2021, n. 3, a decorrere dal 08/12/2021 (data di entrata in vigore del D. Pres. R. 03/12/2021, n. 0199/Pres.), così recitava:

"2. Gli investimenti ammissibili sono quelli necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello stabilito per legge o da norme comunitarie obbligatorie o per conformarsi a disposizioni nazionali più rigorose rispetto alle norme comunitarie vigenti, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia scaduto il termine finale fissato per l'adeguamento a tali disposizioni; le spese ammissibili sono rigorosamente limitate ai costi di investimento supplementari necessari per conseguire gli obiettivi della presente legge."

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