Comma abrogato ai sensi dell'art. 77, comma 5, della L.R. 22/02/2021, n. 3, a decorrere dal 08/12/2021 (data di entrata in vigore del D. Pres. R. 03/12/2021, n. 0199/Pres.), così recitava:

"6. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con ulteriori agevolazioni finanziarie pubbliche ottenute per lo stesso intervento."

Dalla redazione