N29 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 105, comma 1, della L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

"Art. 60 - (Modifiche all'articolo 100 della legge regionale 2/2002)

1. Il comma 4 dell'articolo 100 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

"4. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita con l'aggiunta di letti permanenti - fatte salve le ipotesi di deroga di cui all'articolo 64, commi 9-bis e 9 ter - comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni e la revoca dell'autorizzazione.";

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 100 della legge regionale 2/2002 è aggiunto il seguente:

"8-bis. L'esubero dei posti letto rispetto all'autorizzazione di esercizio viene sanzionato se supera il numero dei posti letto indicato nella certificazione di Prevenzione Incendi che può comprendere anche i letti aggiunti temporanei.".”

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