Articolo abrogato dall'art. 105, comma 1, della L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

"Art. 59 - (Modifica all'articolo 93 della legge regionale 2/2002)

1. Al comma 3 dell'articolo 93 della legge regionale 2/2002 dopo le parole "le case e appartamenti per vacanze" sono aggiunte le seguenti: "e gli alloggi per uso turistico di cui all'articolo 86".

2. Il comma 3-bis dell'articolo 93 della legge regionale 2/2002, come aggiunto dall'articolo 23, comma 14, della legge regionale 12/2003, è sostituito dal seguente:

"3-bis. La capacità ricettiva massima delle strutture di cui al comma 3 viene determinata dalla riduzione del 45 per cento dei parametri abitativi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190.".

3. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 93 della legge regionale 2/2002 sono aggiunti i seguenti:

"3-ter. Nel locale soggiorno di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un posto letto in presenza di una superficie minima di mq. 14 e fatto salvo quanto disposto dal comma 3-bis. Per ogni posto letto aggiuntivo dovranno essere rispettati i limiti della superficie incrementale prevista per le stanze da letto fatto salvo quanto disposto dal comma 3-bis.

3-quater. Negli alloggi monostanza di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un terzo posto letto in presenza di una superficie minima di mq. 47, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-bis."."

Dalla redazione