Articolo abrogato dall'art. 113, comma 1, della L.R. 05/12/2005, n. 29, così recitava:

"Art. 41 - Deroghe alle prescrizioni Hc per il Comune di Amaro

1. Le disposizioni urbanistiche previste dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 (Piano regionale del Commercio e prescrizioni urbanistiche) e dall'articolo 29 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali), non si applicano nelle aree a destinazione commerciale costituite da più lotti funzionali e comprese nel piano particolareggiato di iniziativa del Comune di Amaro per lo sviluppo delle aree terremotate di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 879 (Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità) e alla legge regionale 27 dicembre 1990, n. 56 (Disciplina del passaggio ai Comuni delle zone terremotate dei beni trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879)."

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