N24 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 113, comma 1, della L.R. 05/12/2005, n. 29, così recitava:

"Art. 40 - Applicabilità dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 8/1999 alla ZAU.

1. Il limite di mq. 5.000 di superficie coperta complessiva di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 8/1999, e successive modifiche, trova applicazione limitatamente alla Zona Annonaria Udinese già alla data di entrata in vigore della presente legge."

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