Comma abrogato ai sensi dell'art. 77, comma 5, della L.R. 22/02/2021, n. 3, a decorrere dal 08/12/2021 (data di entrata in vigore del D. Pres. R. 03/12/2021, n. 0199/Pres.), così recitava:

"1. Per agevolare le iniziative finalizzate alla tutela ambientale di livello più elevato rispetto a quello richiesto dalla normativa comunitaria vigente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle imprese industriali, anche di tipo consortile e cooperativo, che abbiano stabilimenti produttivi sul territorio regionale fino alla misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile."

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