Articolo abrogato dall'art. 105, comma 1, della L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“Art. 55 - (Modifica all'articolo 64 della legge regionale 2/2002)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 64 della legge regionale 2/2002 sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Nelle camere, nelle suite e nelle unità abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali della superficie delle camere stabiliti dalla legislazione regionale vigente in materia, con obbligo di ripristino dei posti letto regolarmente autorizzati alla partenza del cliente.

9-ter. La collocazione dei letti provvisoriamente aggiunti su richiesta del cliente è ammessa in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 128, relativamente alla capacità ricettiva ordinaria dell'esercizio, e quindi del provvedimento di classificazione e dell'autorizzazione all'esercizio della struttura."."

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