Articolo abrogato dall'art. 113, comma 1, della L.R. 05/12/2005, n. 29, così recitava:

"Art. 33 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 8/1999 e norme transitorie.

1. Omissis

2. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 8/1999, dopo le parole «in vigore della presente legge, sentite» sono inserite le seguenti: «le Province e i Comuni interessati».

3. Il termine di sessanta giorni, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 8/1999, deve intendersi riferito alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In via transitoria e fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 8/1999, restano in vigore l'individuazione degli ambiti turistici di cui all'allegato «A» della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modifiche, e le individuazioni delle località ad economia turistica effettuate con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 8/1999.

5. La norma transitoria di cui al comma 4 si applica ed estende i suoi effetti anche al territorio dei Comuni capoluogo di provincia o, se individuato diversamente dal Consiglio comunale, a parte dello stesso.

6. Il comma 6 dell'articolo 23 (Disposizioni in materia di commercio e turismo) della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, è abrogato."

Dalla redazione