Articolo abrogato dall'art. 113, comma 1, della L.R. 05/12/2005, n. 29, così recitava:

"Art. 32 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 8/1999

1. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale n. 8/1999 le parole «di cui all'articolo 8» sono soppresse.

2. Il comma 5-bis dell'articolo 25 della legge regionale n. 8/1999, come inserito dall'articolo 8, comma 20, della legge regionale n. 13/2002, è abrogato.

3. Al comma 9 dell'articolo 25 della legge regionale n. 8/1999 le parole «l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.» sono sostituite dalle seguenti: «l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale e la sospensione di cui all'articolo 35, anche se inferiore a trenta giorni.»."

Dalla redazione