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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 81 - Inserimento dell'articolo 2-bis nella legge regionale 23/2005
1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 23/2005 è inserito il seguente:
“Art. 2-bis esclusioni
1. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le seguenti categorie di edifici e di impianti:
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
b) gli immobili per i quali le norme dello strumento urbanistico impongano il solo restauro e risanamento conservativo, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 192/2005, implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
c) i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali, nei casi in cui gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo produttivo altrimenti non impiegabili;
d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se destinati in parte non preponderante agli usi tipici del settore civile;
e) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore o uguale a 50 metri quadrati;
f) gli ampliamenti, nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti inferiore o uguale al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia inferiore o uguale a 50 metri quadrati;
g) i box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i depositi, le strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, limitatamente alle porzioni di edificio non adibite a uffici o a usi assimilabili e, comunque, scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
h) le unità immobiliari e gli edifici per i quali sia stata dichiarata l'inabitabilità o l'inagibilità;
i) i ruderi;
j) gli edifici oggetto di trasferimento a titolo oneroso, destinati alla demolizione.”.”
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