N13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall’art. 14, comma 1, della L.R. 15/03/2018, n. 9, così recitava:

“1. All’articolo 22-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Conferenza di servizi istruttoria”;

b) al comma 1 le parole “entro novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro trenta giorni”;

c) al comma 2 dopo le parole “conferenza di servizi” è inserita la seguente: “istruttoria”;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità è disciplinato dall’articolo 22 quater, comma 3.”;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi istruttoria sul progetto preliminare, e convoca la conferenza di servizi decisoria tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione.”.”

Dalla redazione