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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 1 - Modifica all’articolo 77 della legge regionale 2/2002
1. Il comma 1 dell’articolo 77 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 R (Disciplina organica del turismo), è sostituito dal seguente:
“1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile, che forniscono servizio di alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, avvalendosi della normale organizzazione familiare.”.
Art. 2 - Sostituzione dell’articolo 81 della legge regionale 2/2002
1. L’articolo 81 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
“Art. 81 bed and breakfast
1. L’attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell’ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
2. Gli esercizi di bed and breakfast si distinguono in:
a) categoria “standard”;
b) categoria “comfort”, se dotati di bagno privato per ciascuna camera e in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C) dell’allegato “B bis”, facente parte integrante della presente legge;
c) categoria “superior” se in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), nonché di almeno tre dei requisiti di cui alla lettera D) dell’allegato “B bis”.
3. L’attività di bed and breakfast è subordinata alla dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 241/1990. Alla dichiarazione di inizio attività è allegata, altresì, una autovalutazione ai fini della classificazione del bed and breakfast in una delle categorie di appartenenza previste al comma 2, redatta secondo il modello approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive.
4. I Comuni effettuano sopralluoghi al fine di verificare l’idoneità dei locali all’esercizio dell’attività e la categoria di appartenenza, nonché idonei controlli sulle dichiarazioni presentate.
5. Coloro che esercitano l’attività di bed and breakfast assicurano il servizio di prima colazione privilegiando l’utilizzo dei prodotti agricoli regionali di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).”.
Art. 3 - Modifica all’articolo 82 della legge regionale 2/2002
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 82 della legge regionale 2/2002 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. La Regione, attraverso la Turismo FVG, sostiene la partecipazione a reti e circuiti regionali, nazionali e internazionali di bed and breakfast e favorisce l’adesione a protocolli e percorsi di qualità.
1 ter. La Giunta regionale con apposito provvedimento adotta il simbolo identificativo del sistema dei bed and breakfast regionali che certifica il livello complessivo della qualità dei servizi. Il marchio viene esposto nelle abitazioni destinate a esercizio dell’attività ricettiva all’esterno degli immobili.”.”
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