N12 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 03/12/2024, n. 11, così recitava:

"Art. 12 - Rete regionale sull'economia del Mare

1. La Regione sostiene la creazione di una rete regionale dell'apprendimento permanente sull'economia del Mare, di seguito "rete", ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), di cui fanno parte anche i soggetti di cui all'articolo 13 e il gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale).

2. La rete, per la finalità di cui alla presente legge, in raccordo con le strutture regionali competenti, ha il compito di:

a) analizzare il mercato dell'economia del Mare, al fine di individuare le figure professionali da inserire nel mondo del lavoro;

b) promuovere lo sviluppo di competenze, conoscenza, innovazione e ricerca nelle materie interessate;

c) promuovere il sistema dei corsi di formazione professionale attraverso eventi e focus dedicati;

d) diffondere le opportunità offerte dall'economia del Mare, attraverso il sostegno alle attività di divulgazione, di promozione delle iniziative e dei risultati progettuali realizzati dal sistema educativo regionale, nell'ambito della formazione professionale in materia;

e) sensibilizzare l'adozione di politiche attive del lavoro volte a facilitare l'incontro tra l'offerta e la domanda di lavoro nel settore;

f) promuovere e sostenere economicamente la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo di un turismo ecosostenibile ed esperenziale della laguna, che faciliti l'utilizzo di imbarcazioni a propulsione elettrica e a idrogeno verde, anche attraverso ecoincentivi per la sostituzione dei motori nautici endotermici e la semplificazione amministrativa necessaria.

3. La rete presenta alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente, con cadenza annuale, una relazione informativa sui risultati raggiunti e su quelli programmati.

4. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettere da c) ad f), nonché per le finalità di cui al comma 2, lettera f), è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante prelievo per pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 400.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)."

Dalla redazione

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