N11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo sostituito dall’art. 7, comma 23, della L.R. 10/08/2023, n. 13 e, successivamente, abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 03/12/2024, n. 11, così recitava:

"Art. 13 - Raccordo tra il sistema formativo regionale e quello occupazionale

1. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), la Regione promuove un Coordinamento del sistema regionale di istruzione e formazione professionale e di istruzione terziaria, ivi compresa l'istruzione tecnologica superiore nell'ambito dell'economia del Mare, in un'ottica transdisciplinare operando in collaborazione con i Comuni a vocazione marittima, con l'Autorità Marittima, con i sistemi portuali e cantieristici, con gli enti gestori di servizi o di attività economico-turistiche-culturali legati all'economia del Mare, per offrire opportunità di formazione e studio altamente qualificate e specialistiche.

2. La funzione di coordinamento è assegnata al soggetto di cui all'articolo 15, comma 2 quater, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)."

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