N8 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 64, comma 1, della L.R. 23/02/2007, n. 5, così recitava:

“Art. 26 - (Modifica all'articolo 108 della legge regionale 52/1991 in materia di accertamento di conformità)

1. All'articolo 108 della legge regionale 52/1991, prima del comma 9 bis, sono inseriti i seguenti commi:

“9-bis ante. Fino all'irrogazione della sanzione amministrativa, prevista all'articolo 105, comma 1, il responsabile dell'abuso può presentare la denuncia d'aver già effettuato i lavori allegando la documentazione di cui all'articolo 80, comma 4, nonché la ricevuta del pagamento della somma di lire un milione.

9-bis ante-bis. La presentazione della denuncia sospende l'avvio o la prosecuzione delle procedure previste per l'applicazione della sanzione.

9-bis ante-ter. Entro sessanta giorni il Sindaco, qualora sia riscontrata l'assenza della documentazione di cui al comma 9-bis ante, applica la sanzione prevista all'articolo 105.

9-bis ante-quater. Qualora l'intervento effettuato non rientri nelle fattispecie soggette a denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 77, comma 1-bis e dell'articolo 78, comma 1, lettere a) e b), trovano applicazione le sanzioni previste al Titolo VII per le opere realizzate in assenza della concessione o dell'autorizzazione edilizia o in difformità da esse.”.”

Dalla redazione