Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, della L.R. 06/03/2002, n. 8, così recitava:

“Art. 51 - Disciplina regionale in materia di distribuzione dei carburanti. Proroga delle concessioni riguardanti impianti incompatibili con il territorio

“1. Al fine di evitare situazioni di disservizio e consentire un passaggio graduale dalla vigente normativa in materia di distribuzione dei carburanti alla entrata in vigore della riforma organica del settore di cui all'articolo 117 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, sono prorogati di un anno e comunque sino all'entrata in vigore della riforma i termini di validità delle concessioni previsti e disciplinati dall'articolo 2, comma 4 e dall'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 40, nonché dall'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 3.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto dal 1° gennaio 2000.”

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