Articolo abrogato dalla L.R. 28/12/2018, n. 31, così recitava:

1. Il comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è sostituito dal seguente:

“3. Nell’ambito di ciascuna Unione le funzioni di cui al comma 1, lettera a), sono esercitate dai Comuni avvalendosi degli uffici dell’Unione; le funzioni nelle materie di cui al comma 1, lettera b), possono essere esercitate in forma singola dai Comuni turistici di cui all’articolo 13, comma 3, e dai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ridotti a 5.000 se appartenuti a Comunità montane. I restanti Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1, lettera b), avvalendosi degli uffici dell’Unione oppure mediante convenzione in modo da raggiungere la medesima soglia demografica richiesta per l’esercizio delle funzioni in forma singola.”."

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