Comma abrogato dalla L.R. del 21/07/2006 n.12. Il comma 2 così recitava: "Le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni e loro consorzi e associazioni, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, non possono effettuare spese di ammontare superiore a quelle medie sostenute nel triennio 2002-2004 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. Il superamento del limite di spesa deve essere adeguatamente motivato, con riferimento alla necessità di assicurare i servizi dell'ente e di migliorare la qualità delle emissioni in atmosfera, e corredato della valutazione positiva dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente."

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