N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 12, comma 2, della L.R. 24/01/1981, n. 7, così recitava:

Art. 6 - Ammissibilità ai finanziamenti regionali

In conformità all’ordinamento regionale vigente ed ai contenuti del Piano regionale di sviluppo, l’ammissibilità delle opere pubbliche o di interesse pubblico di rilevanza locale o regionale ai finanziamenti regionali è subordinata alla loro inclusione nei progetti previsti dal successivo articolo 7.”

Dalla redazione