Articolo abrogato dall’art. 46, comma 1, della L.R. 02/08/2022, n. 11, così recitava:

“Art. 24

In via di interpretazione autentica dell’articolo 17 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, si intende che le disposizioni del predetto articolo si applicano ai soli interventi da realizzarsi con progetti approvati nei modi previsti dall’articolo 14 della legge, e non anche a quella da realizzarsi in esecuzione di progetti divenuti già esecutivi prima dell’entrata in vigore della medesima legge regionale, ancorché prevedenti l’acquisizione delle aree in piena proprietà, per i quali continuano ad applicarsi in materia di espropriazioni le disposizioni normative antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15.

Le opere relative alla costruzione di impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone previste nei progetti approvati antecedentemente all’entrata in vigore della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, riacquistano, alla data di entrata in vigore della presente legge, la pubblica utilità nonché l’urgenza ed indifferibilità dei lavori, e gli adempimenti e gli atti posti in essere ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, mantengono efficacia ai fini della prosecuzione del procedimento espropriativo. Le procedure rivolte all’acquisizione della piena proprietà delle aree interessate dai predetti impianti a fune dovranno essere concluse entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo proroga di ulteriori 12 mesi che potrà essere concessa dall’organo di cui al precedente articolo 19.”

Dalla redazione