Rivista online e su carta in tema di
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 50
Al fine di garantire un sistematico controllo della attuazione dei programmi regionali nel settore delle opere pubbliche, nel rispetto di quanto sancito dall’articolo 1 della presente legge, gli Enti locali territoriali ed istituzionali dovranno comunicare alla Direzione regionale dei lavori pubblici, con almeno sessanta giorni di anticipo, la data presumibile di indizione delle gare per l’affidamento dell’esecuzione di opere pubbliche di importo superiore a 500 milioni di lire.
Gli enti predetti sono tenuti, altresì, a comunicare alla medesima Direzione regionale l’esito della gara entro 10 giorni dallo svolgimento della stessa.”
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