N46 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 160, comma 1, del D.P.G.R. 05/06/2003, n. 165/Pres., così recitava:

Art. 50

Al fine di garantire un sistematico controllo della attuazione dei programmi regionali nel settore delle opere pubbliche, nel rispetto di quanto sancito dall’articolo 1 della presente legge, gli Enti locali territoriali ed istituzionali dovranno comunicare alla Direzione regionale dei lavori pubblici, con almeno sessanta giorni di anticipo, la data presumibile di indizione delle gare per l’affidamento dell’esecuzione di opere pubbliche di importo superiore a 500 milioni di lire.

Gli enti predetti sono tenuti, altresì, a comunicare alla medesima Direzione regionale l’esito della gara entro 10 giorni dallo svolgimento della stessa.”

Dalla redazione