Articolo abrogato dall'art. 141, della L.R. 19/11/1991, n. 52, così recitava:

Art. 46 - Regolamento edilizio tipo

La Regione è autorizzata ad emanare un regolamento edilizio tipo, che verrà approvato dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa.

Per i Comuni che adotteranno il citato regolamento tipo, è abolita ogni approvazione regionale di regolamento edilizio.”

Dalla redazione