Articolo abrogato dall'art. 141, della L.R. 19/11/1991, n. 52, così recitava:

Art. 45 - All’articolo 31 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, modificata ed integrata con legge regionale 17 luglio 1972, n. 30 e con legge regionale 4 maggio 1973, n. 39, è abrogata la frase: “limitatamente alle zone di interesse storico od artistico o di particolare pregio ambientale”.”

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