Articolo abrogato dall'art. 45, della L.R. 31/10/1986, n. 46, così recitava:

“Art. 4 - Progettazione per pubblico concorso e contratti a trattativa privata - Per le opere che richiedono un eccezionale impegno progettuale e per la cui realizzazione non venga scelto l’istituto della concessione oppure per le quali gli Enti interessati non si possono avvalere del proprio ufficio tecnico o dell’ufficio tecnico consortile, è prescritta la progettazione per pubblico concorso.

In deroga al disposto degli articoli 3 e seguenti del RD 18 novembre 1923, n. 2440, gli enti interessati possono provvedere, mediante ricorso alla trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa, agli appalti ed alle forniture d’opere pubbliche di importo non superiore a lire 500.000.000.”

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