N35 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 45, della L.R. 31/10/1986, n. 46, così recitava:

Art. 36 - Specializzazione degli elenchi

In relazione alle attività professionali svolte, tutti i tecnici interessati possono chiedere di essere iscritti nell’elenco di cui all’articolo precedente per non più di tre delle specializzazioni appresso indicate. L’iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco, per quanto attiene i tecnici diplomati, si intende richiesta e concessa nei limiti delle specifiche competenze professionali determinate dalle leggi dello Stato e per le specializzazioni con detti limiti compatibili.

Le specializzazioni contemplate nell’elenco sono le seguenti:

1) opere edili;

2) impianti tecnologici;

3) opere stradali e ferroviarie;

4) opere igienico - sanitarie;

5) opere idrauliche, marittime e portuali;

6) opere di sistemazione forestale;

7) opere di sistemazione agraria;

8) lavori geologici ed idrogeologici;

9) rilievi, operazioni topografiche, restituzione, disegno ed elaborazioni cartografiche in genere.”

Dalla redazione