N34 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 45, della L.R. 31/10/1986, n. 46, così recitava:

Art. 35 - Elenco regionale dei collaudatori

È istituito presso la Direzione dei lavori pubblici l’elenco regionale dei collaudatori.

Nell’elenco possono essere iscritti, a domanda, distinti per specialità:

a) ingegneri, architetti, geologi, agronomi, dottori forestali, nonché geometri, periti industriali e agrari che abbiano prestato servizio per almeno 10 anni nel personale delle Amministrazioni dello Stato o in altre pubbliche amministrazioni, anche se si trovino in posizione di quiescenza;

b) ingegneri, architetti, agronomi, geologi, dottori forestali, nonché geometri, periti, periti industriali e agrari che essendo liberi professionisti o dipendenti di Enti privati siano iscritti ininterrottamente, da almeno 10 anni, nei rispettivi albi professionali.”

Dalla redazione