Articolo abrogato dall'art. 45, della L.R. 31/10/1986, n. 46, così recitava:

Art. 32 - Attribuzioni particolari del Direttore regionale dei lavori pubblici e del Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali

Relativamente alle opere regionali disciplinate dal Capo V è demandato al Direttore regionale dei lavori pubblici:

1) di autorizzare, nei casi e con gli effetti previsti dall’articolo 16 del RD 25 maggio 1895, n. 350, e dall’articolo 30 del Capitolare Generale approvato con DPR 16 luglio 1962, n. 1063, la sospensione dei lavori;

2) di concedere le proroghe dei termini contrattuali per l’ultimazione dei lavori;

3) di esprimere parere sul sistema di esecuzione delle opere di importo superiore a lire 1.000 milioni e sui procedimenti contrattuali da eseguirsi per l’attuazione di dette opere;

4) di esprimere parere sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti.

Per le opere rientranti nelle materie indicate dall’articolo 9 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 nel testo sostituito dall’articolo 6 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12 le attribuzioni di cui sopra sono esercitate dal Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.”

Dalla redazione