Articolo abrogato dall'art. 45, della L.R. 31/10/1986, n. 46, così recitava:

“Art. 3 - Controlli tecnici - Sono soggetti all’esame del Comitato tecnico regionale, indipendentemente dalle forme e fonti di finanziamento, i progetti generali - di massima o esecutivi - delle opere pubbliche di competenza ovvero di iniziativa delle Comunità montane e collinari, degli Enti locali territoriali e dei loro consorzi, nonché degli altri enti pubblici, relativi a:

a) opere ospedaliere;

b) fognature, con i relativi impianti di trattamento;

c) acquedotti;

d) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi e discariche controllate;

e) impianti per il prelievo e la distribuzione del gas naturale;

f) opere ed infrastrutture di comunicazione e trasporto di rilevante interesse;

g) opere marittime e portuali non di competenza statale.

Sono soggette all’esame del Comitato tecnico regionale le varianti sostanziali che alterano la natura dei progetti generali sopraelencati, escluse quelle riguardanti il solo quadro economico.

Il parere di cui al primo comma dovrà essere comunicato all’ente interessato ed al Comitato di controllo territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 27 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nel caso in cui siano rappresentate esigenze istruttorie, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della notizia o degli atti richiesti.

Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato all’ente interessato anche per via telegrafica.

Trascorsi i termini di cui al terzo comma, senza che sia stato comunicato il parere, il medesimo si intende positivamente espresso.”

Dalla redazione