Articolo abrogato dall'art. 45, della L.R. 31/10/1986, n. 46, così recitava:

Art. 25 - Progettazione, direzione e collaudo delle opere regionali

Le attribuzioni relative alla progettazione, alla direzione ed al collaudo delle opere da eseguirsi dalla Regione sono esercitate dalla Direzione regionale dei lavori pubblici e vengono disciplinate dal presente Capo V, fatte salve, per quanto concerne la progettazione e la direzione, le competenze espressamente attribuite ad altre Direzioni regionali.”

Dalla redazione