N20 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 45, della L.R. 31/10/1986, n. 46, così recitava:

Art. 20 - Occupazione temporanea e d’urgenza

Per le opere di competenza dei Comuni e delle Province spetta rispettivamente al Sindaco del Comune ed al Presidente della Provincia, nel cui territorio le opere stesse devono essere eseguite, emettere l’autorizzazione all’occupazione temporanea e di urgenza nonché le eventuali proroghe anche per le occupazioni già autorizzate prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Il provvedimento autorizzante l’occupazione temporanea d’urgenza è notificato a cura dell’ente procedente, insieme con l’avviso di cui all’articolo 3, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ai proprietari degli immobili interessati, ovvero ai soggetti che comunque risultano tali secondo i dati catastali.

Spetta al Sindaco del Comune nel cui territorio le opere devono essere eseguite, emanare i provvedimenti autorizzativi dell’accesso agli immobili sia per l’esecuzione di misure e rilievi, sia per la redazione degli stati di consistenza, nonché i provvedimenti di nomina dei tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra.

La redazione degli stati di consistenza dovrà avvenire nelle forme e nei modi previsti dall’articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, fermo restando quanto stabilito al successivo articolo 23.

Gli stati di consistenza dovranno essere compilati in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso, anche nel caso di occupazioni consensuali.”

Dalla redazione