Articolo abrogato dall'art. 45, della L.R. 31/10/1986, n. 46, così recitava:

Art. 19 - Organi competenti

In attesa della ristrutturazione dell’Amministrazione regionale è istituito, nell’ambito della Direzione regionale dei lavori pubblici, il Servizio espropriazioni con il compito di esercitare tutte le attribuzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità, costituzione di servitù coattive e di occupazioni temporanee e d’urgenza, di agevolare gli Enti locali e le Ditte esproprianti mediante consulenza tecnico - giuridica in materia, di coadiuvare le Commissioni provinciali istituite ai sensi dell’articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e di curare la predisposizione di circolari interpretative in materia, promuovendo con ogni mezzo la diffusione a livello locale della conoscenza delle procedure espropriative.

Fuori dei casi di cui all’articolo 21 e salva la competenza della Giunta regionale sancita dall’articolo 25 del DPR 25 novembre 1975, n. 902, spetta al Dirigente del Servizio espropriazioni della Direzione regionale dei lavori pubblici emettere la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera o dell’intervento e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori, nonché esercitare tutte le attribuzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e d’urgenza relative ad opere non a carico dello Stato da eseguirsi nel territorio regionale, eccezion fatta per quanto previsto dal successivo articolo 20.”

Dalla redazione