Articolo abrogato dall'art. 45, della L.R. 31/10/1986, n. 46, così recitava:

Art. 18 - Opere in concessione

Ai fini della presente legge le opere regionali affidate in concessione a Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi possono essere equiparate alle opere di competenza degli stessi, contestualmente all’atto di concessione.”

Dalla redazione